Statuto
Sezione di Psichiatria LGBTI e di Genere
della Società Italiana di Psichiatria
ART. 1
(Denominazione e sede)
1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l’associazione senza personalità giuridica denominata: “Sezione di Psichiatria LGBTI e di Genere, sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria”.
1.2. Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la Sezione di Psichiatria LGBTI e di Genere, sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria (di seguito indicata in forma breve come “Associazione”) aggiungerà alla denominazione (Sezione di Psichiatria LGBTI e di Genere della Società Italiana di Psichiatria) – anche la locuzione/acronimo APS o ETS (Ente del Terzo Settore).
1.3. L’Associazione ha sede legale in Napoli provvisoriamente alla via Giuseppe Orsi n. 10, e opera su tutto il territorio nazionale.
1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
2.1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Oggetto sociale, scopi, finalità e attività)
5.1. L’Associazione persegue a livello nazionale gli stessi scopi indicati nello statuto della Società Italiana di Psichiatria nazionale, con sede in Roma in Piazza S. Maria della Pietà 5, codice fiscale 96051260584.
5.2 L’Associazione ha lo scopo di promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della salute mentale delle persone LGBTI e dei loro familiari e della comunità tutta al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche in tale ambito.
L’associazione persegue, inoltre, tra i suoi scopi l’attività di ricerca, istruzione e formazione professionale, aggiornamento – ordinariamente – secondo le norme legislative e le disposizioni vigenti in tema di Educazione Continua in Medicina, organizzando e gestendo attività culturali per promuovere e diffondere quanto sopra, utilizzando strumenti educativi ed editoriali.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale. E’ autonoma ed indipendente e non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti. L’Associazione ed il suo legale Rappresentante non esercitano attività imprenditoriali.
ART. 6
(Ammissione degli associati e numero minimo)
6.1. Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2. L’Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
6.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
6.4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
6.5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
7.1. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- prendere visione e/o consultazione dei libri dell’Associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale, con possibilità di farne copie ed estratti.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)
8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all’interessato.
L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato.
8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.
ART. 9
(Gli organi sociali)
9.1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Eletto, che subentra nella carica di Presidente dopo diciotto mesi dalla nomina;
- Quattro Vice-Presidenti, due dei quali subentrano nella carica ai primi due dopo diciotto mesi dalla nomina;
- il Segretario la cui nomina dura 3 anni;
- l’Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 30, co. 2, CTS);
- la Revisione dei Conti (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 31, co. 1, CTS).
ART. 10
(Assemblea)
10.1. L’Assemblea è l’organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Vicepresidente più anziano qualora i Vicepresidenti siano più di uno.
10.2. L’Assemblea è convocata, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, almeno una volta all’anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, app social o sito dell’Associazione spedita/divulgata almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10.6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati su richiesta ad direttivo.
10.7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a due.
10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
10.11. Ai fini del voto è valida anche la presenza online di soci così come sono riconosciute loro deleghe, per un massimo di 2 deleghe per ogni socio presente dal vivo oppure online.
ART. 11
(Competenze inderogabili dell’Assemblea)
11.1. L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei soci qualora le richieste formulate al Consiglio Direttivo abbiano avuto esiti negativi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
11.2. L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.
ART. 12
(Assemblea ordinaria)
12.1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
12.2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12.3. Ai fini del voto è valida anche la presenza online dei soci così come sono riconosciute loro deleghe, per un massimo di 2 deleghe per ogni socio presente dal vivo oppure online.
ART. 13
(Assemblea straordinaria)
13.1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
13.2. Ai fini del voto è valida anche la presenza online dei soci così come sono riconosciute loro deleghe, per un massimo di 2 deleghe per ogni socio presente dal vivo oppure online.
ART. 14
(Consiglio Direttivo)
14.1. Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
14.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 (in questo caso senza il raddoppio delle cariche) ed un massimo di 19 membri eletti fra i soci maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Gli incarichi saranno raddoppiati solo se ci saranno almeno 7 persone elette nel direttivo e candidature sufficienti per coprirli. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi dei consiglieri si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l’art. 2475-ter cod. civ.
14.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
14.4. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea congiuntamente agli altri membri dell’Organo di amministrazione. In caso di doppia nomina, il presidente eletto succede dopo 18 mesi al primo presidente.
14.5. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14.6. Ai fini del voto è valida anche la presenza online dei consiglieri.
ART. 15
(Presidente, Vice-Presidente e Segretario)
15.1. Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
15.2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
15.3. Il Presidente resta in carica 3 anni se unico, 18 mesi in caso di carica raddoppiata da Presidente eletto, che gli succede come Presidente per i rimanenti 18 mesi di mandato, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
15.4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
15.5. Il Presidente Eletto sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento svolgendo i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge e ne coadiuva l’attività.
15.6. I Vice-Presidenti sostituiscono, in ordine di anzianità, il Presidente Eletto nei primi diciotto mesi del mandato, ed il Presidente uscente nei secondi diciotto mesi, in caso di assenza o di impedimento, alternandosi come il Presidente eletto rispetto al Presidente dopo 18 mesi. Svolgono propri compiti nei limiti consentiti dalla Legge e coadiuvano l’attività del Presidente o del Presidente eletto. La loro nomina è demandata ad apposito regolamento interno.
15.7. Il segretario resta in carica per 3 anni ed ha i seguenti compiti:
- coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento del libro dei soci;
- comunicazione;
- responsabilità per i verbali prodotti nelle riunioni degli organi collegiali.
- Coadiuva il Consiglio Direttivo per l’utilizzo del Consiglio Direttivo e per i seguenti compiti:
- tenuta e aggiornamento dei libri contabili istituiti dall’Associazione;
- incassi e pagamenti, nei limiti attribuiti dal Consiglio Direttivo;
- redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva (funzioni di tesoreria).
ART. 16
(Organo di controllo)
16.1. È nominato nei casi previsti dall’art. 30 CTS. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
16.2. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 17
(Revisione legale dei conti)
17.1. È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
ART. 18
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
18.1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 19
(Risorse economiche)
19.1. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 20
(Bilancio)
20.1. L’anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore).
20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
20.3. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 21
(Libri sociali)
21.1. L’Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo;
- il libro Cassa da trascrivere poi nei moduli dovuti quando iscritti al RUNTS;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo.
ART. 22
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 23
(Devoluzione del patrimonio)
23.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall’art. 9 CTS.
ART. 24
(Disposizioni finali)
24.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.